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Statuti, regolamenti, documenti organizzativi
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Regolamento dei Congressi Regionali

Art.1 - Modalità di Convocazione
Il Coordinatore Regionale convoca con un anticipo non inferiore a 5 giorni (fa fede la data del timbro postale di partenza) il Congresso Regionale (in seguito definito soltanto 'Congresso'), tramite avviso scritto e personale ai Coordinatori Provinciali o di Grande Città e ai membri dei Comitati Provinciali o di Grande Città eletti dai rispettivi congressi, secondo un calendario predisposto dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale sentiti i Coordinatori Regionali.

La convocazione dovrà contenere, oltre alla data, l'orario e il luogo di svolgimento del Congresso, l'indicazione del numero di firme necessarie per la presentazione delle candidature e l'ordine del giorno.

La convocazione dovrà inoltre contenere l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Il Congresso può svolgersi nelle Regioni in cui, pur in assenza del raggiungimento del quorum di adesione in alcune Provincie, si siano già celebrati almeno due Congressi Provinciali o di Grande Città, secondo quanto disposto dal 'Regolamento dei Congressi Provinciali o di Grande Città di Forza Italia Giovani'.

Art. 2 - Esercizio dei diritti associativi
Potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, a norma dello Statuto di Forza Italia e del 'Regolamento di Forza Italia Giovani', i Coordinatori Provinciali o di Grande Città e i membri dei Comitati Provinciali o di Grande Città eletti dai rispettivi Congressi (Provinciali e di Grande Città).

Partecipano al Congresso Regionale con diritto di elettorato attivo e passivo i Coordinatori Regionali uscenti. Hanno il solo diritto di elettorato attivo i Coordinatori Regionali uscenti i quali abbiano compiuto il 29° anno di età prima del 15 ottobre 1998.

Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto verranno predisposti dal Coordinatore Regionale uscente o dal Commissario sulla base dei risultati acquisiti dei Congressi Provinciali o di Grande Città e approvati dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale.

Art. 3 - Presidenza Congressi - Seggi elettorali
Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale sentito il Coordinatore Regionale o il Commissario.

All'apertura dei lavori il Congresso procederà alla nomina di due componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea congressuale, nel quale è inoltre membro di diritto il Coordinatore Regionale del Movimento Politico Forza Italia.

Il Presidente del Congresso e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea procederà quindi alla costituzione dei seggi necessari, nel numero di un seggio se il numero degli aventi diritto al voto è inferiore a 100, nel numero di due seggi se il numero degli aventi diritto è pari o superiore a 100, proponendo al Congresso i nominativi dei Presidenti e degli Scrutatori.

Art. 4 - Modalità di presentazione candidature
a) Ciascuna candidatura a Coordinatore Regionale, sottoscritta da almeno il 20% degli aventi diritto al voto (approssimati per eccesso), oppure 30 aventi diritto, deve essere inviata presso la sede nazionale del Movimento ed indirizzata al Coordinatore Nazionale di Forza Italia Giovani e depositata in originale al Coordinatore Regionale presso la sede regionale del Movimento, con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso. Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere una sola candidatura alla carica di Coordinatore Regionale. Il diritto di elettorato passivo dei minorenni esclude la possibilità di candidarsi a ricoprire il ruolo di Coordinatore Regionale, secondo quanto previsto dal 'Regolamento di Forza Italia Giovani'.

b) Le candidature a membri del Comitato Regionale devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli aventi diritto al voto (approssimati per eccesso), oppure 15 aventi diritto, e devono essere depositate presso la sede nazionale del Movimento ed indirizzate al Coordinatore Nazionale di Forza Italia Giovani e depositate in originale al Coordinatore Regionale presso la sede regionale del Movimento, con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso. Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere più di una candidatura, ma in numero non superiore a quella degli eligendi per ciascuna elezione. Le firme devono essere accompagnate dalla registrazione di un documento valido ai sensi di legge.

Art. 5 - Modalità di determinazione dei Delegati al Congresso Nazionale
In aggiunta ai Delegati di diritto ai sensi del 'Regolamento di Forza Italia Giovani', il numero di Delegati al Congresso Nazionale che vengono espressi dal Congresso Regionale è pari al numero delle Provincie e delle Grandi Città presenti nella regione, e comunque non è inferiore a due.

Risultano eletti quali Delegati al Congresso Nazionale i candidati a membro del Comitato Regionale che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.

Art. 6 - Tempi di apertura dei seggi elettorali
Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a consentire l'esercizio del diritto di voto agli aventi diritto, in considerazione del loro numero.

In ogni caso, nei Congressi nei quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 150, dovrà essere assicurata l'apertura dei seggi per almeno 6 ore, anche se non consecutivamente, secondo orari e modalità da concordare unitamente alle date di svolgimento dei Congressi con l'Ufficio di Coordinamento Nazionale.

Art. 7 - Riconoscimento elettori
Ogni elettore dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso l'esibizione di un documento di identificazione personale, valido ai sensi di legge.

Art. 8 - Votazioni
Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 9 - Modalità di votazione
Ogni avente diritto al voto potrà indicare un solo nominativo fra i candidati alla carica di Coordinatore Regionale, secondo quanto previsto dal 'Regolamento di Forza Italia Giovani'. È proclamato eletto alla prima votazione il candidato che abbia ottenuto voti favorevoli in numero almeno pari alla maggioranza assoluta dei votanti.

In mancanza si procede contestualmente alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, secondo le norme del 'Regolamento di Forza Italia Giovani'. Nel caso in cui il candidato sconfitto al ruolo di Coordinatore Regionale ottenga almeno il 35% dei suffragi, è membro di diritto del Comitato Regionale.

Per l'elezione del Comitato Regionale l'elettore può indicare fino a 5 candidati. Vengono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.

In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

Art. 10 - Competenza in caso di controversie
È competente a giudicare in primo grado tutti i ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione del presente Regolamento l'Ufficio di Coordinamento Nazionale.

Avverso alle decisioni dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale può essere presentato appello al Collegio Nazionale dei Probiviri del Movimento Politico, che giudica in ultima istanza.

Art. 11 - Incompatibilità
Nel caso in cui un Coordinatore Provinciale o di Grande Città venga eletto a livello regionale (Coordinatore o membro del Comitato Regionale), si verifica la decadenza dalla carica precedentemente ricoperta che viene assunta dal Vice Coordinatore Provinciale o di Grande Città.

Nel caso in cui un membro del Comitato Provinciale o di Grande Città sia eletto a livello regionale (Coordinatore o membro del Comitato Regionale), si verifica la decadenza dalla carica precedentemente ricoperta che viene assunta dal più votato tra i non eletti, in sede congressuale, alla carica di membro del Comitato Provinciale o di Grande Città. In caso di mancanza, il membro supplente è nominato dal Coordinatore Regionale sentito il Coordinatore Provinciale o di Grande Città.

In caso di dimissioni si applicano invece le norme previste dal 'Regolamento di Forza Italia Giovani'.

 


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