Art. 1 - Modalità di
            convocazione
            Il Coordinatore Provinciale o Cittadino convoca con avviso scritto e
            personale ai singoli soci, con un anticipo non inferiore a 15 giorni
            (fa fede la data del timbro postale di partenza) il Congresso
            Provinciale o di Grande Città (di seguito definito soltanto 'Congresso')
            secondo un calendario predisposto dai Coordinatori Regionali ed
            approvato dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale.
            La convocazione dovrà
            contenere, oltre alla data, l'orario e il luogo di svolgimento del
            Congresso, l'indicazione del numero di firme necessarie per la
            presentazione delle candidature e dell'ordine del giorno.
            La convocazione dovrà
            inoltre contenere l'indicazione degli orari di apertura e di
            chiusura dei seggi elettorali.
            Il Congresso può svolgersi
            nelle Provincie/Grandi Città nelle quali il numero dei soci del
            Movimento Politico Forza Italia che fanno parte di Forza Italia
            Giovani per la Libertà a norma dell'art. 70 dello Statuto è, alla
            data di convocazione, almeno superiore a trenta.
            
            Art. 2 - Esercizio dei
            diritti associativi
            Potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, a
            norma dello Statuto di Forza Italia e del 'Regolamento di Forza
            Italia Giovani', tutti i soci compresi tra i 14 e i 28 anni compiuti
            la cui domanda di adesione sia pervenuta all'Ufficio Nazionale Soci
            entro il 15 ottobre p.v.
            Gli elenchi necessari per la
            convocazione degli aventi diritto verranno trasmessi ai Coordinatori
            Regionali e Provinciali o di Grande Città dall'Ufficio di
            Coordinamento Nazionale.
            
            Art. 3 - Presidenza
            Congressi - Seggi elettorali
            Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dall'Ufficio di
            Coordinamento Nazionale su proposta del Coordinatore Regionale.
            All'apertura dei lavori il
            Congresso procederà alla nomina di due componenti l'Ufficio di
            Presidenza dell'Assemblea congressuale, nel quale è inoltre membro
            di diritto il Coordinatore Provinciale/Cittadino del Movimento
            Politico Forza Italia.
            Il Presidente del Congresso
            e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea procederà quindi alla
            costituzione dei seggi necessari per lo svolgimento delle operazioni
            di voto proponendo al Congresso i nominativi dei Presidenti e degli
            Scrutatori.
            Art. 4 - Modalità di
            presentazione candidature
            Ciascuna candidatura a Coordinatore Provinciale o di Grande Città,
            sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto
            (approssimati per eccesso), oppure 200 soci, deve essere depositata
            presso la sede regionale del Movimento ed indirizzata al
            Coordinatore Regionale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo
            svolgimento del Congresso.
            Le candidature a membri del
            Comitato Provinciale o di Grande Città devono essere sottoscritte
            da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, e devono essere
            depositate presso la sede regionale del Movimento ed indirizzate al
            Coordinatore Regionale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo
            svolgimento del Congresso.
            Ogni socio può
            sottoscrivere una sola candidatura per ciascuna carica eligenda.
            Le firme devono essere
            accompagnate dalla registrazione di un documento valido ai sensi di
            legge.
            
            Art. 5 - Tempi di
            apertura dei seggi elettorali
            Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a
            consentire l'esercizio del diritto di voto agli aventi diritto, in
            considerazione del loro numero.
            In ogni caso, nei Congressi
            nei quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 1.000, dovrà
            essere assicurata l'apertura dei seggi per almeno 8 ore, anche se
            non consecutivamente, secondo orari e modalità da concordare
            unitamente alle date di svolgimenti dei Congressi con i Coordinatori
            Regionali.
            
            Art. 6 - Riconoscimento
            elettori
            Ogni elettore dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso
            l'esibizione di un documento di identificazione personale, valido ai
            sensi di legge.
            
            Art. 7 - Votazioni
            Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
            
            Art. 8 - Modalità di
            votazione
            Ogni avente diritto al voto potrà indicare un solo nominativo
            fra i candidati alla carica di Coordinatore Provinciale o Cittadino,
            secondo quanto previsto dal 'Regolamento di Forza Italia Giovani'.
            È proclamato eletto alla
            prima votazione il candidato che abbia ottenuto voti favorevoli in
            numero almeno pari alla maggioranza assoluta dei votanti. In
            mancanza si procede contestualmente alla votazione di ballottaggio
            fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti,
            secondo le norme del 'Regolamento di Forza Italia Giovani'.
            Nel caso in cui il candidato
            sconfitto al ruolo di Coordinatore Provinciale o Cittadino ottenga
            almeno il 35% dei suffragi, è membro di diritto del Comitato
            Provinciale/di Grande Città.
            Per l'elezione dei Comitati
            Provinciali e Cittadini l'elettore può indicare fino a 3 candidati.
            Vengono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti, fino
            a copertura dei posti disponibili.
            In caso di parità di voti,
            prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento e in caso di
            ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.
            
            Art. 9 - Competenza in
            caso di controversie
            È competente a
            giudicare in primo grado tutti i ricorsi aventi ad oggetto
            l'applicazione del presente Regolamento l'Ufficio di Coordinamento
            Nazionale.
            Avverso alle decisioni
            dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale può essere presentato
            appello al Collegio Nazionale dei Probiviri del Movimento Politico,
            che giudica in ultima istanza.