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Statuti, regolamenti, documenti organizzativi
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Regolamento dei Congressi Provinciali e di Grande Città

Art. 1 - Modalità di convocazione
Il Coordinatore Provinciale o Cittadino convoca con avviso scritto e personale ai singoli soci, con un anticipo non inferiore a 15 giorni (fa fede la data del timbro postale di partenza) il Congresso Provinciale o di Grande Città (di seguito definito soltanto 'Congresso') secondo un calendario predisposto dai Coordinatori Regionali ed approvato dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale.

La convocazione dovrà contenere, oltre alla data, l'orario e il luogo di svolgimento del Congresso, l'indicazione del numero di firme necessarie per la presentazione delle candidature e dell'ordine del giorno.

La convocazione dovrà inoltre contenere l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Il Congresso può svolgersi nelle Provincie/Grandi Città nelle quali il numero dei soci del Movimento Politico Forza Italia che fanno parte di Forza Italia Giovani per la Libertà a norma dell'art. 70 dello Statuto è, alla data di convocazione, almeno superiore a trenta.

Art. 2 - Esercizio dei diritti associativi
Potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, a norma dello Statuto di Forza Italia e del 'Regolamento di Forza Italia Giovani', tutti i soci compresi tra i 14 e i 28 anni compiuti la cui domanda di adesione sia pervenuta all'Ufficio Nazionale Soci entro il 15 ottobre p.v.

Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto verranno trasmessi ai Coordinatori Regionali e Provinciali o di Grande Città dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale.

Art. 3 - Presidenza Congressi - Seggi elettorali
Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale su proposta del Coordinatore Regionale.

All'apertura dei lavori il Congresso procederà alla nomina di due componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea congressuale, nel quale è inoltre membro di diritto il Coordinatore Provinciale/Cittadino del Movimento Politico Forza Italia.

Il Presidente del Congresso e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea procederà quindi alla costituzione dei seggi necessari per lo svolgimento delle operazioni di voto proponendo al Congresso i nominativi dei Presidenti e degli Scrutatori.

Art. 4 - Modalità di presentazione candidature
Ciascuna candidatura a Coordinatore Provinciale o di Grande Città, sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto (approssimati per eccesso), oppure 200 soci, deve essere depositata presso la sede regionale del Movimento ed indirizzata al Coordinatore Regionale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso.

Le candidature a membri del Comitato Provinciale o di Grande Città devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, e devono essere depositate presso la sede regionale del Movimento ed indirizzate al Coordinatore Regionale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso.

Ogni socio può sottoscrivere una sola candidatura per ciascuna carica eligenda.

Le firme devono essere accompagnate dalla registrazione di un documento valido ai sensi di legge.

Art. 5 - Tempi di apertura dei seggi elettorali
Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a consentire l'esercizio del diritto di voto agli aventi diritto, in considerazione del loro numero.

In ogni caso, nei Congressi nei quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 1.000, dovrà essere assicurata l'apertura dei seggi per almeno 8 ore, anche se non consecutivamente, secondo orari e modalità da concordare unitamente alle date di svolgimenti dei Congressi con i Coordinatori Regionali.

Art. 6 - Riconoscimento elettori
Ogni elettore dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso l'esibizione di un documento di identificazione personale, valido ai sensi di legge.

Art. 7 - Votazioni
Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 8 - Modalità di votazione
Ogni avente diritto al voto potrà indicare un solo nominativo fra i candidati alla carica di Coordinatore Provinciale o Cittadino, secondo quanto previsto dal 'Regolamento di Forza Italia Giovani'.

È proclamato eletto alla prima votazione il candidato che abbia ottenuto voti favorevoli in numero almeno pari alla maggioranza assoluta dei votanti. In mancanza si procede contestualmente alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, secondo le norme del 'Regolamento di Forza Italia Giovani'.

Nel caso in cui il candidato sconfitto al ruolo di Coordinatore Provinciale o Cittadino ottenga almeno il 35% dei suffragi, è membro di diritto del Comitato Provinciale/di Grande Città.

Per l'elezione dei Comitati Provinciali e Cittadini l'elettore può indicare fino a 3 candidati. Vengono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.

In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

Art. 9 - Competenza in caso di controversie
È competente a giudicare in primo grado tutti i ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione del presente Regolamento l'Ufficio di Coordinamento Nazionale.

Avverso alle decisioni dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale può essere presentato appello al Collegio Nazionale dei Probiviri del Movimento Politico, che giudica in ultima istanza.

 


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