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Regolamento Congresso Nazionale


Statuti, regolamenti, documenti organizzativi
-
Regolamento del Congresso Nazionale

Art.1 - Modalità di Convocazione
L'Ufficio di Coordinamento Nazionale convoca con un anticipo non inferiore a 15 giorni (fa fede la data del timbro postale di partenza) il Congresso Nazionale (in seguito definito soltanto 'Congresso'), tramite avviso scritto e personale ai partecipanti, indicante data, orario, luogo di svolgimento del Congresso, numero delle firme necessarie per la presentazione delle candidature e ordine del giorno.

Art. 2 - Esercizio dei diritti associativi
Partecipano al Congresso e possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, a norma dello Statuto di Forza Italia e del 'Regolamento di Forza Italia Giovani', i Coordinatori Regionali, Provinciali o di Grande Città eletti dai rispettivi Congressi, e i membri dei Comitati Regionali individuati come Delegati Nazionali secondo le norme del 'Regolamento dei Congressi Regionali di Forza Italia Giovani'.

Partecipano al Congresso, con diritto di elettorato attivo e passivo, il Coordinatore Nazionale uscente e i membri uscenti dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale alla data di chiusura della campagna di adesioni del Movimento Politico ultima scorsa; coloro che fra questi hanno compiuto il 29° anno di età si intendono titolari del solo diritto di elettorato attivo.

Partecipano al Congresso i Coordinatori Regionali uscenti non riconfermati in sede di Congresso Regionale, anche qualora abbiano compiuto il 29° anno di età. I Coordinatori Regionali uscenti e i membri uscenti dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale che abbiano compiuto il 29° anno di età si intendono pienamente titolari del diritto di elettorato attivo, e titolari del diritto di elettorato passivo limitatamente alla carica di membro del Collegio Nazionale di Garanzia.

Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto verranno predisposti dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale sulla base dei risultati acquisiti dei Congressi regionali e approvati dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale.

Il diritto di elettorato passivo dei minorenni esclude la candidatura alla carica di Coordinatore Nazionale.

Art. 3 - Presidenza e apertura del Congresso
All'apertura dei lavori il Congresso insedia su proposta dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale il Presidente del Congresso; il Presidente del Congresso insedia l'Ufficio di Presidenza del Congresso, il Presidente ed i membri della Commissione elettorale.

La Presidenza del Congresso fissa i termini per le iscrizioni a parlare e per la presentazione degli ordini del giorno, delle mozioni e delle candidature, determina la durata degli interventi, dichiara la regolarità e l'ammissibilità degli ordini del giorno e delle mozioni, comunica i risultati delle votazioni, proclama gli eletti.

Art. 4 - Commissione elettorale
La Commissione elettorale accerta la regolarità degli accrediti ai delegati, ed il suo Presidente comunica alla Presidenza del Congresso il numero definitivo dei delegati con diritto di voto. La Commissione decide su eventuali contestazioni e ricorsi in merito alla titolarità dei partecipanti al Congresso; sono ammissibili solo i ricorsi presentati direttamente da chi è titolare di un diritto soggettivo.

La Commissione elettorale verifica che le candidature siano state depositate nei termini stabiliti dalla Presidenza e siano corredate dal prescritto numero di sottoscrizioni; comunica alla Presidenza del Congresso le candidature valide pervenute; costituisce i seggi elettorali per le votazioni, e ne controlla il regolare svolgimento; comunica alla Presidenza del Congresso i risultati delle votazioni.

Art. 5 - Ordini del giorno e mozioni
L'ordine del giorno è un documento che indica una linea di condotta su un aspetto specifico della politica nazionale; deve essere sottoscritto da almeno 50 partecipanti al Congresso. Ciascun partecipante al Congresso può presentare un solo ordine del giorno, e può sottoscriverne più di uno. Gli ordini del giorno si votano per alzata di mano. La Presidenza del Congresso può rinviare, per una più approfondita trattazione, gli ordini del giorno al Consiglio Nazionale, che li esamina nella sua prima riunione.

La mozione politica è un documento di carattere generale sull'indirizzo programmatico; deve essere sottoscritta da almeno 80 partecipanti al Congresso. Ciascun partecipante al Congresso può presentare o sottoscrivere una sola mozione. La mozione è approvata per alzata di mano.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature devono essere presentate entro il termine indicato dalla Presidenza del Congresso.

La candidatura a Coordinatore Nazionale deve essere sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Se una candidatura è sottoscritta da più di due terzi degli aventi diritto al voto, s'intende accettata quale candidatura unica alla carica di Coordinatore Nazionale, e preclude pertanto l'accettazione di altre candidature a tale carica.

La candidatura a membro dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale deve essere sottoscritta da almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

La candidatura a Consigliere Nazionale deve essere sottoscritta da almeno 5 partecipanti al Congresso, o comunque dalla totalità dei rappresentanti di una specifica regione.

Sono eleggibili alla carica di membro del Collegio Nazionale di Garanzia, oltre ai titolari del pieno diritto di elettorato passivo, i Coordinatori Regionali giunti al termine del mandato, così come i membri uscenti dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale, anche in caso di superamento dei limiti di età. La candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere più di una candidatura, ma in numero non superiore agli eligendi per ciascuna elezione; ogni partecipante titolare di elettorato passivo può presentare la propria candidatura ad uno solo degli organi eligendi.

Art. 7 - Riconoscimento elettori
Ogni elettore dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso l'esibizione di un documento di identificazione personale, valido ai sensi di legge.

Art. 8 - Votazioni
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 9 - Organi eligendi
Il Congresso elegge:
- il Coordinatore Nazionale;
- sei membri dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale;
- venti Consiglieri Nazionali;
- cinque membri del Collegio Nazionale di Garanzia.

Art. 10 - Modalità di votazione
Ogni avente diritto al voto potrà indicare un solo nominativo fra i candidati alla carica di Coordinatore Nazionale, secondo quanto previsto dal 'Regolamento di Forza Italia Giovani'. È proclamato eletto alla prima votazione il candidato che abbia ottenuto voti favorevoli in numero almeno pari alla maggioranza assoluta del numero degli aventi diritto al voto secondo i dati elettorali comunicati dalla Commissione elettorale alla Presidenza del Congresso. In mancanza si procede contestualmente alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, secondo le norme del 'Regolamento di Forza Italia Giovani'. Nel caso in cui il candidato sconfitto al ruolo di Coordinatore Nazionale ottenga almeno il 35% dei suffragi, è membro di diritto dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale.

Per l'elezione dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale l'elettore può indicare fino a 6 candidati.

Per l'elezione del Consiglio Nazionale l'elettore può indicare un solo candidato.

Per l'elezione del Collegio Nazionale di Garanzia l'elettore può indicare fino a 5 candidati.

Vengono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili. In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

I seggi restano aperti per almeno 3 ore; il Presidente del Congresso comunica all'Assemblea l'orario di apertura e chiusura dei seggi.

Art. 11 - Competenza in caso di controversie
È competente a giudicare in primo grado tutti i ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione del presente Regolamento l'Ufficio di Coordinamento Nazionale. Avverso alle decisioni dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale può essere presentato appello al Collegio Nazionale di Garanzia, e avverso alle decisioni di quest'ultimo al Collegio Nazionale dei Probiviri del Movimento Politico, che giudica in terza ed ultima istanza.

Art. 12 - Incompatibilità
Nel caso in cui un Coordinatore Provinciale o di Grande Città venga eletto a livello nazionale, si verifica la decadenza dalla carica precedentemente ricoperta, che viene assunta dal Vice-Coordinatore Provinciale, di Grande Città o Regionale.

Nel caso in cui un membro del Comitato Regionale delegato al Congresso Nazionale sia eletto a livello nazionale, si verifica la decadenza dalla carica precedentemente ricoperta, che viene assunta dal più votato dei non eletti in sede congressuale alla carica di membro del Comitato Regionale. Ove non dovessero esservi membri non eletti, il membro supplente è nominato dal Coordinatore Regionale, sentito l'Ufficio di Coordinamento Nazionale.

Nel caso in cui un Coordinatore Regionale sia eletto a livello nazionale, si verifica entro un mese dall'elezione la decadenza dalla carica precedentemente ricoperta, che viene assunta dal Vice-Coordinatore Regionale. Nel caso in cui non sia stato nominato un Vice-Coordinatore Regionale, l'Ufficio di Coordinamento Nazionale ha la facoltà di nominare un Commissario.

In caso di dimissioni si applicano le norme previste dal 'Regolamento di Forza Italia Giovani'.

 


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